Art. 1.
Emilia
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice
civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di
recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla lavoratrice, dal
lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi
moduli predisposti e resi disponibili
gratuitamente, oltre che con le modalità
di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e
dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono
tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato […]indipendentemente dalle
caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti
di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato
fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla
partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di
lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i
propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
[…]riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di
emissione, nonché spazi, da compilare a
cura del firmatario, destinati
all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore […]
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le
modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni[…]
Nel lontano ma non troppo 2007, allora governo Prodi, fu
introdotto questa legge nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana, con l’obbligo di osservarla e farla osservare come legge dello stato,
ovvero la legge 188 del 17 ottobre 2007.
Dopo i variegati tipi di contratti lavorativi, arrivano anche le
colorate forme di dimissioni…
Le dimissioni sono
l'atto volontario con cui un lavoratore
dipendente recede
unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro. Nell'ordinamento italiano, le
dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore, che può essere
esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell'obbligo di dare il
preavviso previsto dai contratti collettivi. Con il termine di "dimissioni in bianco" ci si riferisce alla pratica tesa ad
obbligare i neoassunti a firmare una lettera di dimissioni priva di data,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Scopo della
lettera era quello di allontanare il dipendente senza corrispondere alcuna
indennità e per qualsiasi motivo, camuffando cosi il palese intento
ricattatorio da parte del datore di lavoro, un cappio sulla
vita dei lavoratori destinati al licenziamento sicuro, in caso di malattia o
infortunio, o peggio ancora in caso di maternità per le donne.
Per limitare questa ondata di illegalità, il governo Prodi ha
ben pensato con questo disegno di legge di predisporre un nuovo modo di
dimissioni con l’obbligo di redigerle su un modello informatico, che era
disponibile preso gli uffici autorizzati. I moduli erano gratuiti, contrassegnati da un
codice di identificazione alfanumerica progressiva e la data validata
telematicamente assicuravano che non si trattasse di atti sottoscritti tempo
prima e utilizzati a discrezione del datore di lavoro, con validità massima di
15 giorni e dovevano essere compilati con gli identificativi del datore di
lavoro, del dipendente e del contratto di assunzione. Il mancato rispetto della
forma prescritta o l'uso di un modello scaduto comportava la nullità delle dimissioni.
Si
trattava di una legge semplice ma efficace che voleva prevenire la catena di
vessazione verso i lavoratori, e soprattutto priva di costi per lo stato.
Purtroppo
il governo Prodi cade prima del tempo, e ahimè dopo di lui, anche questa legge
appena entrata in vigore….
L’ennesimo
governo Berlusconi, tornato al Palazzo Chigi, aiutato dal suo neo-ministro del
lavoro Sacconi, con un colpo di spugna dal titolo “Liberare il lavoro”, nel suo
primo atto onorevole, pensa bene di abrogare la norma che tutelava i lavoratori
più esposti. Il provvedimento si intitolava <>, decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, articolo
39, comma 10 (l)………
Già,
il governo dei valori forti, il governo che tutela la famiglia (e qui avrei da
dire qualcosa alle tante donne che lo hanno votato perché affascinante come
uomo…), il governo del fare……si, ha fatto questo e molto altro, ma di certo non
per i cittadini o per assicurar loro una vita dignitosa, come la Costituzione
stessa ricorda….
In
tanti ci hanno messo mano, ma malgrado ciò non c’è nessuna normativa che tuteli
veramente i giovani o le donne da questa piaga sociale…
Ora tocca al ministro Fornero……e noi aspettiamo
(s)fiduciosi un cambiamento!Emilia
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