martedì 22 novembre 2011

La polizia segreta europea ed il Trattato di Velsen



Correva l’anno 2007 quando, vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949, vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze, firmato a Londra giugno 1951, visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001, visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1 agosto 1975,visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003…..insomma visto tutte queste cose, il 18 settembre a Velsen, le “Parti”si riunirono per firmare quello che verrà chiamato il “Trattato di Velsen”.
Chi sa cos’è il “Trattato di Velsen”? e le “Parti” chi sono? E “Eurogendfor” che sarà mai?..... Allora,  le “parti” sono Il Regno di Spagna,la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese,  in un secondo momento anche la Romania  e il trattato firmato a Velsen tra questi paesi riguarda l'istituzione della Forza di Gendarmeria Europea, cioè l’Eurogendfor.
Leggendo già il primo articolo del Trattato, ci si rende conto della definizione e il compito che l’EGF avrà: “Articolo 1, comma 1 : Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.”
Continuando a leggere scopriamo i compiti precisi che questa futura polizia militare ha : «condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico; monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi comprese l’attività di indagine penale; assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività generale d’intelligence; svolgere attività investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie competenti; proteggere le persone e i beni e mantenere l’ordine in caso di disordini pubblici» (art. 4). Il raggio d’azione: «EUROGENDFOR potrà essere messa a disposizione dell’Unione Europea (UE), delle Nazioni Unite (ONU), dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche»(art. 5). La sede e la cabina di comando: «la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta dal Quartier Generale permanente multinazionale, modulare e proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente, nonché il suo coinvolgimento nelle operazioni saranno approvati dal CIMIN – ovvero – l’Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l’organo decisionale che governa EUROGENDFOR» (art. 3)…  Aspetta, Vicenza? Cioè da noi? Devo riconoscere che io non lo sapevo…e invece… il 14 maggio 2010 la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana ratifica l’accordo. Presenti 443, votanti 442, astenuti 1. Poco dopo anche il Senato dà il via libera, anche qui all’unanimità e il 12 giugno il Trattato di Velsen entra in vigore in Italia. Il corpo delle forze dell’ ‘ordine di casa nostra che andranno a fare numero per EGF sono i carabinieri, come , la gendarmeria nazionale francese, la guardia civile spagnola, la guardia nacional republicana portughese, la marechausèe olandese e la jandarmeria rumena.
Risulta difficile scovare informazioni su questo “organismo” anche andando a scavare nella documentazione dell'Unione Europea, ed è stato poco pubblicizzato tra i cittadini europei anche il trattato firmato. Il progetto di costituzione della Forza di Gendarmeria Europea fu lanciato nel 2003 nel corso di una riunione tra i Ministri della Difesa europei durante il turno di presidenza italiano, allora Ministro della Difesa era Antonio Martino (Forza Italia, oggi al PDL), che fu, insieme al francese Alliot-Marie, il principale promotore di Eurogendfor.
Dunque, ricapitolando, la Gendarmeria europea assume tutte le funzioni delle normali forze dell’ordine, indagini e arresti compresi; la Nato, cioè gli Stati Uniti, avranno voce in capitolo nella sua gestione operativa; una cosa sicuramente importante è che il nuovo corpo svolge compiti di polizia militare in modo slegato da ogni parlamento sia nazionale sia europeo (non fa parte in nessun modo degli organismi UE) e dalla magistratura, risponde ai governi tramite il CIMIN. Il CIMIN è l'alto Comitato Interministeriale e costituisce l'organo decisionale di  EGF. Ma non è finita, l’EGF gode di una totale immunità: l’ inviolabilità dei locali, beni e archivi (art. 21 e 22); le comunicazioni non possono essere intercettate (art. 23); i danni a proprietà o persone non possono essere indennizzati (art. 28); i gendarmi non possono essere messi sotto inchiesta dalla giustizia dei paesi ospitanti (art. 29).
Certo, la ratifica del trattato è avvenuta da noi, nel 2010, ma il CIMIN è già insediato in Italia da gennaio 2006 a Vicenza, nella caserma dei carabinieri “Generale Chinotto”. 
Tutto questo è stato portato avanti di nascosto, nel silenzio tipico dei ladri e delle canaglie, eppure in questa piccola città olandese è stato posto in calce un tassello decisivo nel mosaico del nuovo ordine europeo e mondiale, un’ altra tappa del processo di smantellamento della sovranità nazionale. Insomma, l’Europa e gli europei ancora si devono fare, ma le “super forze dell’ ordine” già esistono e l’Italia ne è protagonista di primo piano.


Emilia Sirbu e Stefano Di Benedetto


sabato 19 novembre 2011

La Legge Pinto



LEGGE 24 marzo 2001, n. 89
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.


Capo II    EQUA RIPARAZIONE 

Art. 2. (Diritto all'equa riparazione)

1) Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

La lentezza della giustizia italiana in relazione alla durata dei processi civili, penali, amministrativi e tributari è un dato ormai noto, una situazione così drammatica da spingere la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a condannare lo Stato Italiano a corrispondere risarcimenti per violazione della ragionevole durata del processo in quasi il 100% dei casi.
Il principio della ragionevole durata del processo è stato recepito in
Italia anche a livello costituzionale, art. 111 : “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata..."

Che cos’è la Legge Pinto?

La normativa, nota come Legge Pinto è vigente dal 24 marzo 2001 e introduce il diritto ad ottenere un risarcimento per coloro che subiscano danni (patrimoniali e non) a causa della violazione della "Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali", ciò in presenza di tre requisiti:
1) la non ragionevole durata del processo;
2) l'esistenza di un danno conseguente;
3)l'esistenza di un nesso causa-effetto fra durata del processo e danno cagionato.

La Legge Pinto (L. n. 89 del 24/03/2001), fu la risposta effettiva agli esasperanti tempi processuali e un'innovazione normativa che prevede il diritto a un'equa riparazione del danno per tutti coloro che hanno subito un processo di durata eccessiva, ovvero superiore ai tre anni per il Primo Grado, ai due per l’Appello, a uno per la Cassazione. Quando si superano queste soglie temporali il processo è ritenuto di durata irragionevole e la Legge Pinto prevede che lo Stato sia sanzionato.
Ogni cittadino che ha subito un giudizio (di Primo Grado, di Appello o di Cassazione) di durata eccessiva (in pratica tutti coloro i quali hanno avuto la sventura di passare nelle aule dei Tribunali) può richiedere il risarcimento del danno per eccessiva durata del processo entro sei mesi dalla conclusione dello stesso (dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva) e indipendentemente dal esito positivo o negativo della sentenza.
In termini prettamente economici, l'importo del risarcimento oscilla tra i 1.000 e i 1.500 Euro per ogni anno di durata del processo, e ciò va computato a seconda degli interessi e delle situazioni giuridiche compromesse. La durata degli anni della procedura si calcola nel suo complesso e non isolatamente per anno di ritardo. La determinazione di tali importi è il frutto di valutazioni generali della Corte di Strasburgo. Le somme che vengono liquidate a favore del ricorrente, essendo puro ristoro di un danno patito, non hanno natura di incremento della ricchezza e non devono perciò essere assoggettate ad imposte.

Ma torniamo ai giorni nostri, e più precisamente al momento in qui viene presentato il disegno di legge A.S. n. 1880….
Il fumus Berlusconis gettato negli occhi degli italiani, impedisce di vedere il vero obiettivo di questo disegno di legge, ossia  la modifica della Legge Pinto, quest’ultima studiata per evitare le pesanti sanzioni della Corte Europea per i diritti umani relative alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo civile, penale o amministrativo, ma che, in pratica, si è dimostrata troppo onerosa per lo Stato, nel momento in cui deve risarcire i cittadini per le lungaggini della magistratura.
Il governo ha messo a punto una modifica diretta a risparmiare il denaro da restituire ai cittadini, mettendo in atto una abbreviamento dei tempi di giudizio, che se non rispettati, porteranno alla prescrizione.
Spostare l’ attenzione sui processi del premier, il quale ha certamente modo di difendersi con i mezzi e la schiera di avvocati incaricati per la propria tutela, significa letteralmente, e con destrezza, scippare i cittadini dei (già parziali) diritti acquisiti.

Già nel 2006, allora Ministro della Giustizia Italiano,  Clemente Mastella, aveva presieduto una Commissione incaricata “di proporre riforme ed interventi giuridici organizzativi che miravano a razionalizzare l’esercizio della giustizia” perché la durata delle procedure era “aumentata in modo ingiustificato”.
Il problema della lentezza della giustizia fu descritto come “una legislazione gravosa, qualche volta inappropriata e contraddittoria,  che comporta un aumento del numero di cause e genera pesanti carichi finanziari, in seguito alla Legge Pinto, sulla responsabilità in caso di lunghezza eccesiva della procedure”.

I cittadini stanno ancora attendendo che si possa celebrare un processo equo e breve, scevro da conflitti di interpretazione delle norme farraginose e vessatorie.

La legge, forse, non è poi cosi uguale per tutti.


Emilia Sirbu e Stefano Di Benedetto