martedì 24 gennaio 2012

Quando le dimissioni sono un ricatto

Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice  d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi  disponibili gratuitamente, oltre  che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e
dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro  subordinato […]indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata   e   continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione  agli  utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale […]riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a  cura  del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore […]
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni[…]

Nel lontano ma non troppo 2007, allora governo Prodi, fu introdotto questa legge nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, con l’obbligo di osservarla e farla osservare come legge dello stato, ovvero la legge 188 del 17 ottobre 2007.
Dopo i variegati tipi di contratti lavorativi, arrivano anche le colorate forme di dimissioni…
Le dimissioni sono l'atto volontario con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro. Nell'ordinamento italiano, le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore, che può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell'obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi. Con il termine di "dimissioni in bianco" ci si riferisce alla pratica tesa ad obbligare i neoassunti a firmare una lettera di dimissioni priva di data, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Scopo della lettera era quello di allontanare il dipendente senza corrispondere alcuna indennità e per qualsiasi motivo, camuffando cosi il palese intento ricattatorio da parte del datore di lavoro, un cappio sulla vita dei lavoratori destinati al licenziamento sicuro, in caso di malattia o infortunio, o peggio ancora in caso di maternità per le donne.
Per limitare questa ondata di illegalità, il governo Prodi ha ben pensato con questo disegno di legge di predisporre un nuovo modo di dimissioni con l’obbligo di redigerle su un modello informatico, che era disponibile preso gli uffici autorizzati.  I moduli erano gratuiti, contrassegnati da un codice di identificazione alfanumerica progressiva e la data validata telematicamente assicuravano che non si trattasse di atti sottoscritti tempo prima e utilizzati a discrezione del datore di lavoro, con validità massima di 15 giorni e dovevano essere compilati con gli identificativi del datore di lavoro, del dipendente e del contratto di assunzione. Il mancato rispetto della forma prescritta o l'uso di un modello scaduto comportava la nullità delle dimissioni.
Si trattava di una legge semplice ma efficace che voleva prevenire la catena di vessazione verso i lavoratori, e soprattutto priva di costi per lo stato.
Purtroppo il governo Prodi cade prima del tempo, e ahimè dopo di lui, anche questa legge appena entrata in vigore….

L’ennesimo governo Berlusconi, tornato al Palazzo Chigi, aiutato dal suo neo-ministro del lavoro Sacconi, con un colpo di spugna dal titolo “Liberare il lavoro”, nel suo primo atto onorevole, pensa bene di abrogare la norma che tutelava i lavoratori più esposti. Il provvedimento si intitolava <>, decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, articolo 39, comma 10 (l)………
Già, il governo dei valori forti, il governo che tutela la famiglia (e qui avrei da dire qualcosa alle tante donne che lo hanno votato perché affascinante come uomo…), il governo del fare……si, ha fatto questo e molto altro, ma di certo non per i cittadini o per assicurar loro una vita dignitosa, come la Costituzione stessa ricorda….

In tanti ci hanno messo mano, ma malgrado ciò non c’è nessuna normativa che tuteli veramente i giovani o le donne da questa piaga sociale…
Ora tocca al ministro Fornero……e noi aspettiamo (s)fiduciosi un cambiamento!




Emilia